sabato, giugno 09, 2007

Chiarimenti Circolari Covip

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI (ARTICOLO 11 DEL DECRETO N.252/05)

Con riferimento al decreto legislativo n. 252 05 , entrato in vigore il 1° gennaio 2007 , è stata rappresentata alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, l’esigenza di precisazioni con riguardo ad alcune previsioni dell’articolo 11, in tema di prestazioni, e circa la modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Il predetto comma conferma la possibilità , già prevista dall’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n.124 del 1993, di ottenere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato e nel contempo introduce l’obbligo di sottrarre dal computo dell’importo complessivamente erogabile in capitale le somme già erogate a titolo di anticipazioni e non reintegrate da parte dell’iscritto.

Costituisce invece una novità dell’art 11 comma 3 la prevista sottrazione nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale, delle somme già percepite a titolo di anticipazione e non reintegrate, su cui va calcolata il 50% per individuare l’importo massimo erogabile in capitale.

Esempio numerico:

Montante Finale (100.000€ ) = Versamenti Effettuati (120.000 €) – Anticipazioni non reintegrate (20.000 €);
Capitale complessivo erogabile = (Montante Finale (100.000€) – Anticipazioni non reintegrate (20.000€) ) X 50 % = 40.000 € [1]

Chiarimento in materia di anticipazioni ;

Altra tematica che ha fornito oggetto di richieste di chiarimenti è quella delle anticipazioni, ora disciplinate dall’art.11 commi 7 e 8 , del decreto nr. 252/2005. In assenza di contrarie indicazioni normative si ritiene che continui ad essere ammessa la presentazione , nel corso del periodo di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, di una pluralità di richieste di anticipazioni, anche eventualmente per lo stesso titolo. Si precisa a riguardo che non si rilevano particolari ostacoli alla concessione delle anticipazioni anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Ciò ovviamente, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell’iscrizione ed il massimale erogabile. Vi ricordo che per le spese mediche e per l’acquisto e ristrutturazione della prima casa si possono richiedere anticipazioni rispettivamente “in qualsiasi momento” e “dopo 8 anni di permanenza” fino al 75% del montante effettivamente in essere presso la forma pensionistica complementare al momento della richiesta. Per altri motivi non specificati si può richiedere, invece, solo il 30% del montante, dopo 8 anni di permanenza.

Esempio di calcolo per le anticipazioni

Anticipazione massima acquisto prima casa = 75% X Montante Finale (100.000€ ) = 75.000 €
Anticipazione usufruita = 20.000 €
Anticipazione ancora da usufruire = 55.000 € [2] e non 60.000€


[1] Non si deve quindi calcolare il 50% sul Montante Finale, ma bensì il 50% (cioè l’aliquota massima di prelievo della prestazione sottoforma di capitale a scadenza) sarà calcolata sul Capitale Complessivo erogabile.
[2] Errore sarebbe calcolare l’anticipazione ancora da usufruire come il 75% della differenza tra Montante Finale – Anticipazione usufruita e non reintegrata = 100.000 € - 20.000 € = 80.000 € X 75% = 60.000 € , in realtà il massimale va incrementato di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.