Premessa, per la previdenza complementare, i lavoratori si distinguono in ;
- vecchi iscritti ; cioè coloro che hanno una posizione previdenziale complementare aperta prima del 28 aprile 1993,
- non di prima occupazione; sono tutti quei soggetti che hanno maturato una posizione previdenziale obbligatoria prima del 28 aprile 1993
- nuovi iscritti; sono quelli che sono stati assunti per la prima volta dopo 28 aprile 1993.
la suddivisione dei lavoratori in vecchi e nuovi iscritti è stata introdotta dal d. Lgs 124/93. La distinzione appena illlustrata è di fondamentale importanza per la categoria dei lavoratori dipendenti, poichè da ciò derivano differenti regole di accesso ai fondi pensione, in particolare con riferimento all'eventuale obbligo di conferimento del Tfr.
Trattiamo nel articolo odierno il caso dei lavoratori dipendenti assunti prima del 28/04/1993, non iscritti a fondi pensione, cosa possono fare del loro Tfr?
- mantenere tutto il Tfr maturando in azienda
- devolvere soltanto una parte del Tfr maturando: ossia quando previsto dai contratti collettivi - generalmente fra il 30% e 40% - in assenza di altre previsioni almeno il 50%)
- tacere : il tfr maturando viene devoluto integralmente al fondo pensione individuato in base alle normali regole del silenzio assenso.
il prossimo articolo riguarderà i lavoratori assunti prima del 28/04/1993 e già iscritti ad un fondo pensione.
Per qualsiasi richiesta di spiegazione non esistate a scrivermi, ricordo la mia email ifapordenone@yahoo.it
Alessandro Pazzaglia