giovedì, febbraio 22, 2007

Conferimento del TFR

Nel caso del silenzio assenso del lavoratore nell'arco dei sei mesi di tempo che il D.Lgs. 252 gli attribuisce per poter effettuare la scelta di conferimento del TFR,il lavoratore non effettui alcuna scelta, il datore di lavoro entro il 31/05/2007 dovrà trasferire il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi,anche territoriali. L'articolo 8 comma 7 specifica che ciò avverrà salvo nel caso in cui non sia interventuto un accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva; quindi se interviene un accordo aziendale che deroga gli accordi o contratti collettivi, questo può individuare un Fondo diverso rispetto a quello di Categoria. Per cui facendo un esempio se all'interno di un'azienda del settore metalmeccanico viene individuato con accordo aziendale un Fondo Aperto alternativo questo sostituirà il Fondo COMETA. Supponiamo che venga scelto Seconda Pensione di CAAM, in tal caso il lavoratore che rimanga silente nei sei mesi di tempo cioè fino al 30 giugno 2007, si vedrà trasferito il suo TFR verso quest'ultimo. Ovviamente l'accordo aziendale deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale. Supponiamo ora che la stessa azienda abbia sempre con accordo aziendale individuato due fondi Seconda Pensione CAAM e Ras Insieme Fpa in deroga al contratto collettivo. Nel caso in cui il lavoratore rimanga silente cosa accadrà? a quale dei due Fondi verrà conferito il TFR?
Lo vedremo domani nel prossimo articolo
Alessandro Pazzaglia