venerdì, novembre 17, 2006

Portabilità delle prestazioni pensionistiche

Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabiltà.

In riferimento ad una consulenza tenuta ieri, vorrei ricordare che nel caso in cui il lavoratore perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare , perchè cambia lavoro e settore di appartenenza (per cui se sono un impiegato nel settore dei metalmeccanici e vado a lavorare per un'azienda del settore chimico,non potrò più partecipare al Fondo Cometa ma dovrò passare al Fondo Fonchim ) ,verrà effettuato il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore accede in virtù della nuova attività.
In sintesi, l'aderente può trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica solo alla perdita dei requisiti di partecipazione ossia solo se cambia lavoro e settore, o può farlo anche in presenza di tali requisiti, cioè se non cambia lavoro e settore?
Si, si può fare! decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare (condizione necessaria) infatti l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione maturata ad altra forma pensionistica anche se non cambia lavoro o settore. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale.

Alessandro Pazzaglia

giovedì, novembre 16, 2006

Quando si può richiedere un'anticipazione alle forme pensionistiche complementari

Quando il lavoratore decide di trasferire il proprio tfr alla forma pensionistica complementare non puo' di norma più disporre delle somme versate. Esistono però delle eccezioni in cui l'aderente può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, di seguito elencate;
  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
  2. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli,
  3. decorsi otto anni d iscrizione, per un importo non superiore al 30 %, per ulteriori esigenze degli aderenti

Per le anticipazioni vengono applicate delle ritenute dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni, queste hanno diverse aliquote, ciò di dipende dal motivo per cui si richiede l'anticipazione:

  1. del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno successivo al 15° anno di partecipazione al fondo fino ad un massimo di riduzione del 6 % sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta
  2. del 23% negli altri due casi sul importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Le anticipazioni possono, inoltre essere reintegrate in qualsiasi momento

Alessandro Pazzaglia

mercoledì, novembre 15, 2006

Diritto alla prestazione pensionistica

Diritto alla prestazione prevista dal d.lgs 252 del 05:

Art 11. del d.lgs 252 disciplina le modalità di prestazione delle forme pensionistiche complementari, in particolare il comma 2 del citato articolo afferma che si ha diritto alla prestazione pensionistica "al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari".
Questo significa che se sono un lavoratore dipendente del settore metalmeccanico supponendo di aver raggiunto i requisiti della pensione di vecchiaia, 65 anni di età e 20 anni di contribuzione, posso percepire la pensione complementare del Fondo Cometa, il fondo di categoria, se ho partecipato ad esso per almeno cinque anni.
Eccezione alla regola:
Nel caso in cui il dipendente rimane inoccupato per più di 48 mesi, si può anticipare la prestazione pensionistica per un periodo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
Il montante che matura dalla forma pensionistica complementare non può essere prelevato tutto al 100% , ma solo per il 50% del montante finale cumulato.
nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale la stessa può essere erogata in capitale.

Nel prossimo articolo tratterò la parte relativa alle anticipazioni sulle prestazioni pensionistiche

Per qualisiasi richiesta di consulenza scrivetemi a ifapordenone@yahoo.it

Alessandro Pazzaglia

martedì, novembre 14, 2006

Conferimento del Tfr alla previdenza complementare

Art 8 del dlgs. 252 05 comma 10

In questo articolo volevo ricordare che secondo l'art 8 comma 10 l'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore o del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contribuente e il fondo di destinazione.Il datore di lavoro può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo la modalità stabilita dai predetti contratti o accordi.

Alessandro Pazzaglia
ifapordenone@yahoo.it