domenica, dicembre 09, 2007

La surroga

C'è stata un'ultimo taglio ai costi della portabilità dei mutui, data dalla procedura indicata dall'art. 8 della legge 40 del 2007 del decreto Bersani.

L'ABI il 21 Novembre ha deciso di ;

  1. che nelle procedure di sostituzione mutuo i costi di estinzione anticipata del mutuo siano assunti dalla banca subentrante

E' quindi corretto il principio per cui la banca subentrante debba accolarsi tutti gli oneri per l'accensione del nuovo mutuo?a me pare di sì visto che come controparte acquisisce clienti e li fidelizza per molti anni.Voi che ne pensate? avete provato a chiedere alla vostra banca se già applica la procedura di surroga?

lunedì, ottobre 01, 2007

Surrogazione dei mutui è già operativa?

Pordenone, 01/10/2007. Una disposizione del decreto Bersani-bis (art.8 del dl 7/2007) prevede che il trasferimento di un mutuo da banca a banca sia possibile applicando la surrogazione piuttosto che accollandosi spese notarili per estinguere e poi riaprire l'ipoteca dell'immobile. Questa disposizione, e' entrata in vigore il 2 febbraio, ovvero da oltre 7 mesi.A che punto siamo nell'applicazione della disposizione?

Per capire a che punto stanno le cose abbiamo deciso di verificare la applicazione della norma sul campo, i risultati dell'indigine saranno pubblicati al più presto

lunedì, settembre 10, 2007

Ringraziamenti

Grazie a tutti gli utenti per le




10.000!!!

visite ricevute




venerdì, agosto 03, 2007

I chiarimenti dell'Inps

TFR ,all'estero niente anziantità

I periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o extracomunitari convenzionati non valgono ai fini dell'anzianità per la previdenza complementare.E' quanto emerge dal messaggio INPS 19225/07.
Il criterio serve per distinguere la posizione dell'aderente alla previdenza complementare, tra vecchi e nuovi iscritti; e la possibilità solo per il vecchio iscritto di destinare anche solo una sola parte del suo TFR e non il 100% come invece è obbligatoriamente previsto per i cosidetti nuovi iscritti.

Alessandro Pazzaglia

sabato, giugno 09, 2007

Chiarimenti Circolari Covip

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI (ARTICOLO 11 DEL DECRETO N.252/05)

Con riferimento al decreto legislativo n. 252 05 , entrato in vigore il 1° gennaio 2007 , è stata rappresentata alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, l’esigenza di precisazioni con riguardo ad alcune previsioni dell’articolo 11, in tema di prestazioni, e circa la modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Il predetto comma conferma la possibilità , già prevista dall’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n.124 del 1993, di ottenere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato e nel contempo introduce l’obbligo di sottrarre dal computo dell’importo complessivamente erogabile in capitale le somme già erogate a titolo di anticipazioni e non reintegrate da parte dell’iscritto.

Costituisce invece una novità dell’art 11 comma 3 la prevista sottrazione nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale, delle somme già percepite a titolo di anticipazione e non reintegrate, su cui va calcolata il 50% per individuare l’importo massimo erogabile in capitale.

Esempio numerico:

Montante Finale (100.000€ ) = Versamenti Effettuati (120.000 €) – Anticipazioni non reintegrate (20.000 €);
Capitale complessivo erogabile = (Montante Finale (100.000€) – Anticipazioni non reintegrate (20.000€) ) X 50 % = 40.000 € [1]

Chiarimento in materia di anticipazioni ;

Altra tematica che ha fornito oggetto di richieste di chiarimenti è quella delle anticipazioni, ora disciplinate dall’art.11 commi 7 e 8 , del decreto nr. 252/2005. In assenza di contrarie indicazioni normative si ritiene che continui ad essere ammessa la presentazione , nel corso del periodo di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, di una pluralità di richieste di anticipazioni, anche eventualmente per lo stesso titolo. Si precisa a riguardo che non si rilevano particolari ostacoli alla concessione delle anticipazioni anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Ciò ovviamente, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell’iscrizione ed il massimale erogabile. Vi ricordo che per le spese mediche e per l’acquisto e ristrutturazione della prima casa si possono richiedere anticipazioni rispettivamente “in qualsiasi momento” e “dopo 8 anni di permanenza” fino al 75% del montante effettivamente in essere presso la forma pensionistica complementare al momento della richiesta. Per altri motivi non specificati si può richiedere, invece, solo il 30% del montante, dopo 8 anni di permanenza.

Esempio di calcolo per le anticipazioni

Anticipazione massima acquisto prima casa = 75% X Montante Finale (100.000€ ) = 75.000 €
Anticipazione usufruita = 20.000 €
Anticipazione ancora da usufruire = 55.000 € [2] e non 60.000€


[1] Non si deve quindi calcolare il 50% sul Montante Finale, ma bensì il 50% (cioè l’aliquota massima di prelievo della prestazione sottoforma di capitale a scadenza) sarà calcolata sul Capitale Complessivo erogabile.
[2] Errore sarebbe calcolare l’anticipazione ancora da usufruire come il 75% della differenza tra Montante Finale – Anticipazione usufruita e non reintegrata = 100.000 € - 20.000 € = 80.000 € X 75% = 60.000 € , in realtà il massimale va incrementato di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

martedì, maggio 22, 2007

Il contributi ai Fondi

Buongiorno : sono una dipendente di un'azienda del settore cinematografico, mi sono rivolta al mio consulente del lavoro per capire l'entità del contributo del datore di lavoro e mio di lavoratore. Il consulente mi ha detto che tale contributo varia da Fondo a Fondo e che bisogna vedere lo Statuto del Fondo per capire la sua entità, ma poi ha aggiunto che anche per la quota di TFR da versare al fondo essendo io dipendente ante 93 dipende dalla tipologia di fondo, e che quindi conviene lasciarlo in azienda, è corretto?

L'ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro non dagli Statuti dei Fondi, l'informazione del consulente del lavoro è errata. Anche per quanto riguarda le quote di TFR da destinare al fondo sono determinate attraverso una quota minima definita dalla contrattazione colletiva, o 50% nel caso in cui quest'ultima non preveda il versamento del TFR, e non come ha detto il consulente dalla tipologia di fondo!!!

Alessandro Pazzaglia

martedì, maggio 08, 2007

Si possono variare i contributi del lavoratore in fase di contribuzione

Buongiorno Sono un impiegato del settore edile, vorrei sapere se in fase di contribuzione al Fondo di categoria Prevedi posso far variare la percentuale dei contributi a mio carico, se si, in che misura? e con quale frequenza?

Luigi da Milano.

Si, il contributo può essere variato nel corso della fase di contribuzione, deve rispettare comunque il minimo previsto dalla fonte istitutiva del fondo, ossia non può mai scendere al di sotto del 1%, altrimenti se va sotto a tale soglia del 1% il contributo viene sospeso, facoltà esplicitamente prevista dallo statuto. La sospensione del contributo del lavoratore porta alla sospensione dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR.
La variazione del contributo può essere fatta mensilmente, per esempio se lei decidesse di variare il contributo dal 2% al 1,5% a maggio, lo può fare ma tale variazione sarà valida dal mese successivo a quello della richiesta, quindi a giugno.

Alessandro Pazzaglia

giovedì, maggio 03, 2007

Cosa accade nel caso l'azienda in cui opero fallisce?

Sono un dipendente del settore chimico, credo di lasciare il mio Tfr in azienda, anche se mi preoccupa il fatto che potrei rischiare di perderlo nel caso l'azienda per cui lavoro possa fallire, cosa accadrebbe?

Giovanni da Firenze


Il TFR lasciato in azienda è garantito da un Fondo di garanzia istituito presso l'Inps. Tale Fondo ha il compito di intervenire nel caso in cui l'azienda fallisca, o nel caso in cui intevenga una procedura concorsuale.

mercoledì, maggio 02, 2007

Cosa succede al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro prima del semestre?

Sono un lavoratore dipendente del settore delle utility, volevo chiedere cosa accade se cesso il rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre?

Giuseppe da Venezia,

Caro Giuseppe, chi come lei decide di cessare il rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre, avrà diritto a ricevere il proprio TFR. E' necessario però che lei non abbia effettuato alcuna scelta circa il conferimento per la destinazione del Trattamento di fine rapporto.Si ritiene che tale regola valga anche in caso di azienda con più 49 dipendenti.

Alessandro Pazzaglia

Centro per la previdenza complementare.

venerdì, aprile 27, 2007

Se faccio parte di un' azienda con 10 dipendenti, il mio TFr resta obbligatoriamente in azienda se non effettuo alcuna scelta?

No, il TFR non resta mai obbligatoriamente in azienda. Lei può decidere se conferire il TFr maturando a una forma pensionistica complementare ( fondo negoziale di categoria, fondo aperto, Pip di natura assicurativa), oppure se lasciarlo in azienda.


Luigi da Bologna

martedì, aprile 17, 2007

Per i contributi inglesi non cambia la regola.

Gentili Signori,avrei bisogno di un chiarimento.Tutto il 1993 ho lavorato in Inghilterra, poi sono tornata in Italia dove risulto assunta dal febbraio 1994.Ho letto che la scelta sul TFR cambia a seconda della data di assunzione (antecedente o successiva il 28/04/93).Il periodo trascorso all'estero, una volta fatto il ricongiungimento, viene considerato o no ?Vi ringrazio, Lisa

L'anzianità di iscrizione a forme di previdenza obbligatoria avvenuta in uno dei Peasi dell'Unione Europea è utile al cittadino comunitario per ottenere un unico trattamento pensionistico. Per lei Luisa che ha versato i primi contributi obbligatori in Inghilterra prima del 28 aprile del 1993, il decreto legisltativo 252 del 2005, offre la possibilità, se ancora non avesse aderito a far data del 31 dicembre 2006 ad una forma di previdenza complementare , la possibilità di versare parzialmente o complementamente il proprio TFR maturando. Il periodo trascorso all'estero una volta fatta la totalizzazione viene considerato "pro-rata" ai fini del calcolo della pensione pubblica; supponiamo che lei Luisa vada in quiescenza con pensione di vecchiaia con 60 anni di età e 20 anni di contributi, nel caso siano stati sommati 19 anni di contributi italiani e 1 anno di contributi inglesi, il pro rata è commisurato ai 19 anni italiani.
Ecco un esempio del pro rata: L'INPS determina l'ammontare teorico della "pensione" alla quale avrebbe diritto se tutti i contributi accumulati (19 anni + 1 ) fossero stati accreditati presso L'INPS. Tale ammontare viene ridotto in proporzione al periodo di assicurazione italiano (19 anni) ottenendo così il pro -rata italiano che l'INPS porrà in pagamento a favore dell'interessato.
A riguardo c'è un minimo contributivo per avere diritto alla totalizzazione, per il suo caso il minimo stabilito dai Regolamenti CEE è di 1 anno pari a 52 settimane, che deve aver maturato in Inghilterra!!

Riferimenti normativi; Trattato di Roma del 25 Marzo del 1957 e principio della libera circolazione dei lavoratori
Regolamenti Comunitari; che contengono la disciplina completa della materia della sicurezza socilae nei confronti dei Paesi dell'Unione Europea.

Centro Studi di Previdenza Complementare

lunedì, aprile 16, 2007

E' possibile il trasferimento del Tfr ad un Fondo Pensione Aperto?

Sono un lavoratore dipendente del settore metalmeccanico e sono iscritto dal 2001 al Fondo Pesnione negoziale Cometa nel quale verso da far data il 100% del mio Tfr. Posso, entro il giugno 2006, decidenre di cambiare la destinazione del Tfr e trasferirlo a un fondo pensione aperto?

Marco da Pordenone,

Per lei che versa già il 100% del proprio Tfr al Fondo Pensione di categoria non è tenuto a compilare alcun modulo per il conferimento del Tfr. Può comunque decidere di trasferire la propria posizione visto che ha già maturato i requisiti di permanenza al fondo di due anni, e può trasferire la quota di Tfr e il suo contributo di lavoratore. (Pip. Fpa)
Il datore di lavoro potrebbe inoltre previo accordo individuale concederle il contributo di datore, ma non è più obbligato a farlo.

Alessandro Pazzaglia

venerdì, aprile 13, 2007

La scelta del conferimento vale anche per l'interinale?

Se sono un lavoratore interinale, ho un contratto per un periodo di sei mesi, sono tenuto a versare il TFR a una forma di previdenza complementare?

Giorgio da Firenze

La risposta è affermativa, anche i lavoratori interinali sono obbligati a versare il TFR con le modalità previste per tutti i lavoratori che hanno diritto al TFR.
Il lavoratore nel caso scegliesse di lasciare il TFR in azienda dovrà compilare il modulo e consegnarlo al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007. Vale la pena ricordare che la modalità tacita comporta l'adesione a una forma di previdenza complementare.

Alessandro Pazzaglia

giovedì, aprile 12, 2007

Contributo aziendale non è soggetto a Irpef

Sono un lavoratore dipendente del settore metalmeccanico posso lasciare il mio TFR in azienda e aderire a un Pip (piano individuale pensionistico) o a un fondo pensione aperto con contributi volontari?La mia azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 50.
Antonio Da Milano

Risp: la risposta è affermativa si può infatti mantenere il TFR al 100% in azienda, visto che ha meno di 50 dipendenti e poi aderire a un fondo pensione Pip con il contributo a proprio carico. A riguardo si può anche ottenere tramite contrattazione individuale l'eventuale contributo datoriale, questo però è una decisione che spetta al datore di lavoro se concederlo o meno, il datore di lavoro è infatti obbligato al versamento del contributo solo nel caso il lavoratore scegliesse di aderirie al Fondo Pensione di categoria ossia il Cometa.

Grazie

lunedì, marzo 05, 2007

Convenzione in rendita

Molti fondi chiusi non hanno ancora stipulato la convenzione con la Compagnia Assicurativa per la trasformazione del montante finale in rendita.
Ciò significa che nel momento in cui sottoscrivete il fondo non sapete quali saranno i coefficienti di trasformazione applicati al vostro montante, quindi non conoscete l'entità della vostra pensione complementare.
Ci sono poi alcuni fondi pensione, per esempio, il fondo Cometa, che ha stipulato la convenzione per l'erogazione delle prestazioni con Generali, ma tale accordo vale fino al 2011!!!
Ciò significa che dopo il 2011 i coefficienti possono essere rivisti, e se si in che modo?inoltre manca un altro tassello, qual'è il tasso tecnico applicato alla rendita?ossia come viene rivalutata la rendita di anno in anno?

Dott. Alessandro Pazzaglia

mercoledì, febbraio 28, 2007

Scelta dei due Fondi

Nel caso in cui il lavoratore rimanga silente a quale dei due fondi andrà il TFR?
Il datore di lavoro se il lavoratore entro il 31 maggio 2007 non esprime alcuna volontà di conferimento, il datore dovrà indicargli quale dei due fondi andrà il suo Tfr,ossia il fondo che al 31/ 05/ 07 ha il maggior numero di iscritti tra i lavoratori dell'azienda.
Che succede se nel mese successivo il numero di lavoratori iscritti dei due fondi si invertono?ossia se quello che aveva il numero minore di iscritti supera quello che ne aveva di più?
Il TFR del lavoratore va a al primo!

Avete visto Balarò ieri sera, sono rimasto sconcertato quando il Ministro Giordano ha detto che il sistema di calcolo contributivo è un sistema non a ripartizione!!!che incompetenza

Alessandro Pazzaglia

giovedì, febbraio 22, 2007

Conferimento del TFR

Nel caso del silenzio assenso del lavoratore nell'arco dei sei mesi di tempo che il D.Lgs. 252 gli attribuisce per poter effettuare la scelta di conferimento del TFR,il lavoratore non effettui alcuna scelta, il datore di lavoro entro il 31/05/2007 dovrà trasferire il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi,anche territoriali. L'articolo 8 comma 7 specifica che ciò avverrà salvo nel caso in cui non sia interventuto un accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva; quindi se interviene un accordo aziendale che deroga gli accordi o contratti collettivi, questo può individuare un Fondo diverso rispetto a quello di Categoria. Per cui facendo un esempio se all'interno di un'azienda del settore metalmeccanico viene individuato con accordo aziendale un Fondo Aperto alternativo questo sostituirà il Fondo COMETA. Supponiamo che venga scelto Seconda Pensione di CAAM, in tal caso il lavoratore che rimanga silente nei sei mesi di tempo cioè fino al 30 giugno 2007, si vedrà trasferito il suo TFR verso quest'ultimo. Ovviamente l'accordo aziendale deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale. Supponiamo ora che la stessa azienda abbia sempre con accordo aziendale individuato due fondi Seconda Pensione CAAM e Ras Insieme Fpa in deroga al contratto collettivo. Nel caso in cui il lavoratore rimanga silente cosa accadrà? a quale dei due Fondi verrà conferito il TFR?
Lo vedremo domani nel prossimo articolo
Alessandro Pazzaglia

mercoledì, febbraio 07, 2007

Domanda

Mi mancano 9 anni per andare in pensione cosa scegliere?
Se le mancano 9 anni per andare in pensione andrà in pensione nel 2016, dovrà calcolare per prima cosa la sua posizione pensionistica pubblica Inps, tramite l'analisi dell'estratto conto contributivo ed analizzare quale sarà la copertura della pensione pubblica netta, su reddito netto ante-pensione. Una volta capito la copertura ed individuato il gap pensionistico, vada a vedere quanto deve accantonare ogni anno per colmarla. Prenda quindi ad analizzare la previdenza complementare facendo questo ragionamento:"se accantono a partire da oggi tutto il TFR 6,91% della mia retribuzione, più il contributo datoriale mettiamo 1% e ci acciungo l'1% del contributo del lavoratore e rivalutando questo accantonamento ogni anno fino al 2016 per il rendimento del fondo qual'è sarà il mio montante finale, e la rendita aggiuntiva che avrò dalla pensione complementare?"
Questo calcolo dovrà farlo prendendo a riferimento i coefficienti di trasformazione in rendita della compagnia assicurativa con la quale il fondo ha siglato la convenzione, deve suppore una rivalutazione annua del fondo al netto dei costi di una certa percentuale fissa ogni anno....tutti paramentri che mostrano una certa aleatorietà, ma che comunque ci dicono in via approssimativa cosa fare, l'analisi previdenzale è un processo tagliato su misura sulle persone per cui è un lavoro cucito a dosso, non ci sono regole generali che valgono per tutti....diffidate dalle persone che affermano che per forza bisogna aderire ai fondi...chi l'ha detto...se una persona non ha una grossa scopertura pensionistica pubblica può tranquillamente tenere il TFR in azienda,



Dott.Alessandro Pazzaglia

martedì, febbraio 06, 2007

Ancora una domanda sulla rendita

Al momento del pensionamento, se ho aderito al fondo di categoria fon.te, di quanto sarà la rendita mensile (andrò in pensione fra 23 anni con l'attuale legge?) sarò io a scegliere se avere il 100% in rendita o il 50% in rendita e 50% in capitale al momento del pensionamento o adesso?
Per capire quale sarà la rendita bisogna calcolare il montante, dato dagli accontamenti annui rivalutati da qui alla data di pensionamento per il rendimento del Fondo, al netto di oneri e tassi ed di eventuali anticipazioni e riscatti, una volta applicato il montante bisogna applicare il coefficiente di trasformazione in rendita della compagnia assicurativa con cui il fondo ha stipulato la convenzione.
Ovviamente il calcolo della rendita può variare nel tempo le compagnie assicurative possono rivedere al ribasso i coefficiente di trasformazione, solitamente questo avviene ogni tre anni
Un'ulteriore fattore da considerare per il calcolo della rendita è il coefficiente tecnico applicato dalla compagnia assicurativa sulla rendita, che serve per rivalutare la rendita di anno in anno.
Per quanto riguarda il capitale questo può essere prelevato al massimo al 50% il resto viene trasformato in rendita quindi non spetta al sottoscrittore decidere la percentuale di riscatto tra capitale e rendita, resta da vedere se trasformando il 70% del montante accontonato al netto di oneri e tassi, anticipazione e riscatti , la rendita che si ottiene sia inferiore a metà dell'assegno sociale, solo in tal caso il capitale può essere riscattato al 100%. La ratio di questa norma risiede nel fatto che se il capitale accontonato nel fondo è molto basso, questo non verrà trasformato in rendita.


Alessandro Pazzaglia

giovedì, febbraio 01, 2007

Quesiti

Quesiti;

Sono un uomo a 65 anni con un montante euro 50.000 in un fondo pensione; in quanto è stimabile la rendita vitalizia mensile?
La trasformazione del capitale in una rendita avvine applicando dei "coefficienti di conversione" che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quindi per capire la rendita del tuo fondo pensione vai a vedere sulla nota Informativa del fondo, qual'è il coefficiente di trasformazione applicato per il 2007 dalla compagnia assicurativa che ha sitpulato la convenzione con il suo fondo.Si ricordi che può trasformare in rendita tutto il montante fino al 100% mentre può prelevare il montante in forma di capitale solo fino al 50%, eccetto quando trasformando il 70% del montante accumultato cioè 50.000 € la rendita sia inferiore a metà dell'assegno sociale. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Alessandro Pazzaglia

mercoledì, gennaio 24, 2007

Dove trovare le informazioni che mi servono?

  • Sono possibili le seguenti fonti

1) Estratto conto Inps

2) Moduli CUD di tutti gli anni lavorativi precedenti

  • Dove trovare l'estratto conto Inps

1) Puoi richiedere l'estratto conto presso un qualsiasi patronato

2) Puoi visualizzare e stamèare l'estratto conto direttamente dal sito internet www.inps.it

  • Collegati al sito www.inps.it
  • Dal menu a sinistra scegli servizi "on line"
  • Se non hai ancora avuto l'assegnazione di un codice segreto (PIN) devi fare una richiesta sul sito
  • Clicca su "Richiesta Pin online" e premere con il pulsante sinistro del mouse
  • Inserisci il tuo codice fiscale e premi avanti per continuare
  • Riempi il modulo con i tuoi dati anagrafici e conferma per richiedere il Pin
  • Se la richiesta del Pin è terminata correttamente verrà presentata la prima parte del codice segreto
  • La seconda parte verrà spedita a casa

Seguite la procedura una volta ottenuto il codice potete accedere al sito e visualizzare l'estratto conto contributivo.

Alessandro Pazzaglia

giovedì, gennaio 18, 2007

Analisi della Posizione Pensionistica

Consiglio prima di decidere circa il conferimento del TFR di analizzare la propria situazione pensionistica, questa deve partire dall'analisi dell'estratto conto contributivo che potete richiedere online, sul sito dell'inps, nella home page, sotto la dicitura "Servizi on line" trovate il servizio "assegnazione Pin" cliccate e compilate i dati. Una volta mandata la richiesta all'Inps vi verrà assegnato la prima parte del codice immediatamente, la seconda per posta

Ecco quali sono i passaggi che dovete effettuare prima di costruirVi la previdenza integrativa:
(compilate altrimenti il questionario otterrete tutte le informazioni sulla posizione pensionistica)
Analisi dell'estratto conto contributivo storico;
- Analisi della situazione contributiva attuale;
- Stima età di pensionamento;
- Individuazione dell'effettiva dinamica salariale attesa;
- Analisi dell'eventuale esigenza di ricongiunzione o totalizzazione;
- Analisi costi/benefici di riscatti di laurea, contribuzioni volontarie;
- Analisi costi/benefici dell'eventuale opzione di ricalcalo contributivo;
- Eventuali pensioni supplementari che si possono aggiungere alla principale;
- Il sistema delle tutele sociali (invalidità, inabilità, trattamento minimo);
- Incidenza di tasse ed oneri su redditi e pensioni.

Alessandro Pazzaglia

lunedì, gennaio 15, 2007

Previdenza e Riforma Tfr

Il Rischio Pensione è considerato al primo posto fra le minacce percepite alla sicurezza economica delle famiglie italiane ed i cittadini hanno una conoscenza sommaria del sistema previdenziale e della propria posizione pensionistica.
Il proliferare delle leggi nella previdenza pubblica, l’evoluzione del mondo del lavoro e l’aleatorietà del metodo di calcolo contributivo richiedono un’attenta analisi della materia e la stima della pensione pubblica non può prescindere prima di pensare al conferimento del Tfr di analizzare un insieme di fattori quali (analisi dell’estratto conto contributivo, stima dell’età di pensionamento, individuazione della dinamica salariale, analisi dell’eventuale ricongiunzione o totalizzazione, tasse ed oneri sui redditi e le pensioni, ecc)
La nuova riforma pensionistica cambierà l’approccio delle aziende e dei lavoratori in merito alle tematiche previdenziali. Tra le linee guida tracciate dalla Riforma c’è, ad esempio, l’equiparazione delle diverse forme pensionistiche, che pone i fondi pensione aperti e le polizze FIP in una posizione di equivalenza rispetto ai fondi pensione di categoria. Nasce pertanto l’esigenza da parte dei lavoratori di orientarsi tra le svariate offerte del mercato della previdenza complementare ce tenderà nel futuro a sostituire le pensioni pubbliche. Affidare la propria al mercato espone i lavoratori a molteplici incombenze quali, ad esempio:
-orientarsi tra l’ampiezza dell’offerta
-scegliere il proprio profilo di rischio
-valutare prodotti complessi
-Individuare gli importi necessari all’integrazione necessari all’integrazione pensionistica
-Valutare i prodotti previdenziali già stipulati.
Prima quindi di procedere al conferimento o meno del Tfr è necessario prima di tutto capire la propria posizione pensionistica, solo infatti conoscendo l'entità del gap previdenziale, si può capire se il conferimento del TFR a previdenza complementare sia utile o meno.

Alessandro Pazzaglia

mercoledì, gennaio 10, 2007

Previdenza e Riforma Tfr

Ragazzi ci rivolgiamo soprattutto a voi, non affrettate la decisione sul conferimento del Tfr avete 6 mesi per decidere.
Ci raccomandiamo con tutti voi che questo semestre sia utilizzato per pianificare in modo consapevole la propria pensione, non vogliamo fare terrorismo attorno al tema della previdenza, ma questa Riforma del Tfr nasce proprio dalla fragilità del sistema previdenziale pubblico: un numero sempre più esiguo di lavoratori deve sostenere una massa crescente di pensionati sempre più longevi. L'ultima soluzione che è stata prospettata dal governo è quella se non di utlizzare il Tfr per coprire tale Gap.
Non fatevi inoltre intimorire dal datore di lavoro, richiedeteli tutte le informazioni, di cui ha l'obbligo di fornirVi, e non fateVi pilotare nella scelta.

Alessandro Pazzaglia

lunedì, gennaio 08, 2007

Da oggi si riparte

Da oggi il Centro di Previdenza Complementare riapre...
Ci sono pervenute una gran quantità di richieste per la pianificazione previdenziale e molti di voi hanno complitato il questionario da noi pubblicato a dicembre, vi chiediamo quindi di pazientare in modo da poter rispondere compiutamente ad ognuno di voi

Grazie,

Dott. Alessandro Pazzaglia