venerdì, luglio 07, 2006

La Riforma Maroni

La Riforma Maroni legge delega 243 23 agosto 2004

La legge del 23 agosto 2004, la cosidetta "Riforma Maroni" introduce delle novità rilevanti nell'evoluzione del sistema pensionistico pubblico, una delle quali riguarda la più ampia possibilità di scelta offerta al lavoratore nel momento in cui deve decidere come integrare quanto riceverà dal primo pilastro del sistema pubblico.
In data 5 dicembre 2005 il consiglio dei Ministri ha inoltre approvato il Decreto attuativo della riforma della previdenza complementare (D. Lgs 252/05 )
Sebbene quasi tutte le norme entreranno in vigore soltanto dal 1° gennaio 2008, la conoscenza delle stesse può riflettersi sulle attuali decisioni dei potenziali aderenti.

Le principali novità:
Dal 1° gennaio 2008 i lavoratori del settore privato avranno 6 mesi di tempo per decidere se trasferire il Tfr maturando a forme di previdenza complementare: fondi pensioni chiusi o negoziali (FPC), fondi aperti (FPA), contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (FIP/PIP).
Chi lascia il Tfr in azienda potrà cambiare idea in ogni momento e trasferirlo ai fondi. La mancata scelta (silenzio ) vale come via libera al conferimento del Tfr alla forma prevista dai contratti collettivi, a meno che non vi sia un diverso accordo aziendale. Se esistono più forme complementari "scelte" dall'azienda, il Tfr verrà trasferito a quella con il maggior numero di lavoratori iscritti. Se non si possono a applicare queste modalità, il trattamento di fine rapporto finirà alla forma pensionistica complementare istituta presso l'INPS. Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (c.d. lavoratori non di prima occupazione) e che già risultino iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere se mantenere il residuo Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro o tacere e passare a un versamento integrale del tfr al Fondo pensione.
Qualora gli stessi soggetti non risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere se mantenere i lTfr maturando presso il proprio datore di lavoro oppure versare soltanto una parte del Tfr al fondo pensione, lasciando una parte del Tfr in azienda. Tuttavia in caso di silenzio il Tfr viene versato integralmente al fondo pensione.

L'EQUIPARAZIONE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Le principali novità riguardano i lavoratori dipendenti privati che potranno trasferire il Tfr alla forma pensionistica scelta (FPC, FPA, FIP/PIP), senza alcuna limitazione. Dopo un periodo minimo di permanenza di 2 anni, si potrà cambiare il fondo pensione scelto. E' bene comunque sottolineare che, per quanto riguarda il contributo del datore di lavoro, spetterà alla contrattazione collettiva decidere i limiti e le modalità con le quali tale emulomento potrà afflutire verso la forma di destinazione. In linea di principio, il contributo del datore di lavoro sarà versato dall'azienda al fondo solo se la forma previdenziale scelta dal lavoratore sarà prevista dal contratto collettivo. Se il contratto prevede che il contributo sia destinato solo ai fondi negoziali, il lavoratore perderà il diritto a tale contributo passando a un altro fondo.
Il conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari determina l'adesione alle stesse, ma l'adesione tramite conferimento tacito o esplicito del Tfr non comporta l'obbligo di contribuire al fianziamento della posizione previdenziale (sia da parte del lavoratore che dell'azienda).
Il datore di lavoro ha comunque la possibilità di versare volonatariamente una contribuzione a favore dei lavoratori iscritti anche in assenza di accordi collettivi o aziendali. Una novità rilevante riguarda la liberalizzazione delle adesioni colletive ai fondi pensione aperti dal momento che viene meno il vincolo legislativo che permetteva la adesioni collettive ai fondi pensione aperti soltanto nel caso i cui non era previsto un fondo negoziale nel contratto colletivo di appartenenza. Si ricordi che in caso di adesioni collettive i lavoratori potrebbero ricevere anche la contribuzione datoriale e qualora fosse previsto a livello aziendale, potrebbe essere versato al fondo anche il Tfr dei lavoratori "silenti".

LE PRESTAZIONI-ANTICIPAZIONI

Anticipazioni, riscatti e prestazioni pensionistiche subiranno, a decorrere dal primo gennaio 2008, rilevanti cambiamenti. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazone dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di parteciapzione alle forme pensionistiche complementari.
Si può chiedere in qualsiasi momento un'anticipazione fino al 75 % della posizione individuale maturata per spese sanitarie ai fini di terapie o interventi straordinari a seguito di gravissime situazioni, anche per moglie o figli. Dopo 8 anni di iscrizione si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata per comprare la prima casa d'abitazione, anche per i figli, o fino al 30% per "ulteriori esigenze". Per quanto riguarda i riscatti, venendo meno la discriminazione fiscale circa la volontarietà, sono stati introdotti alcuni vincoli finalizzati a tutelare la finalità previdenziale.

IL FISCO
I contributi versati da lavoratore e datore sono deducibili fino ad un importo annuo massimo di 5164,57 euro e viene abolito il vincolo del 12%. Sul reddito imponibile delle prestazioni finali viene applicata una ritenuta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme complementari dopo il quindicesimo anno (la ritenuta non può comunque essere inferiore al 9%).
LE IMPRESE
La riforma ha previsto alcune misure compensative a favore delle imprese a fronte della perdita del Tfr ( o di parte dello stesso).
Aumento deduzioni
Per la quota di tfr devoluto alla previdenza integrativa è prevista un aumento delle deduzioni fiscali (dal 3 al 6 % nel caso di imprese con meno di 50 addetti e dal 3 al 4% per le altre aziende). La differenza evidenzia una maggiore attenzione del legislatore verso le imprese di piccole dimensioni.
L'incremento del beneficio fiscale rispetto al passato è stimabile nei seguenti termini (ipotesi 100% Tfr versato al Fondo pensione):
  1. Impresa > 50 addetti : da 0,07% a 0,09% del costo del lavoro:
  2. Impresa <>
Riduzione oneri impropri
Secondo quanto disposto dal decreto legge 203/05 (comma 2, art.8), a decorrere dal 2008 le imprese saranno esonerate dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l'Inps ( cui all'artivcolo 24 della legge 9 marzo 1989, nr.88) per un ammontare pari, il primo anno, allo 0,12% della retribuzione lorda di ciascun lavoratore che avrà deciso di versare il Tfr a previdenza complementare e fino ad un massimo dello 0,28% nel 2016.
Abolizione dell'aliquota di finanziamento del fondo di garanzia del Tfr
La terza agevolazione è costituita dall'abolizione dello 0,15% delle retribuzione lorda di ciascun lavoratore che il datore di lavoro deve a titolo di finanziamento del fondo di garanzia dell'INPS proporzionalmente al Tfr versato.
In sintesi
Complessivamente l'impatto di queste misure compensative è stimabile, a regime, all'incirca in uno 0,40% della retribuzione lorda, proporzionalmente al tfr versato alla previdenza complementare (se il 50% del flusso di Tfr rimane in azienda, la riduzione del costo del lavoro sarà pari allo 0,20%).