Come costruirsi una previdenza complementare?
La pensione integrativa si costruisce accantonando su un conto personale somme versate mese dopo mese. Nella previdenza complementare dei lavoratori dipendenti anche le imprese partecipano, versando sul conto del lavoratore una quota a loro carico. Vediamo quindi quali sono le voci che contribuiscono alla previdenza complementare:
1) una percentuale della retribuzione che viene trattenuta direttamente dalla busta paga,
2) un contributo da parte del datore di lavoro (solo nel caso in cui questo sia previsto dal contratto collettivo o da accordo aziendale, nel caso in cui il contratto collettivo stabilisca che il contributo del datore spetta solo alle forme negoziali il lavoratore perderà tale contributo se aderirà ad un altro fondo),
3) parte o tutto il TFR maturando.
Quindi con contributi propri e del datore di lavoro ogni lavoratore che lo voglia potrà accumulare dei soldi durante tutta la vita lavorativa e vederseli restituire al momento del pensionamento per integrare la pensione pubblica.
Dott.Alessandro Pazzaglia
Il blog ha lo scopo di supportare l'investitore sui principali temi della finanza,in modo del tutto avulso da logiche di vendita
mercoledì, luglio 19, 2006
martedì, luglio 18, 2006
Draghi: inevitabile alzare l'età di pensione
Ieri in occasione dell'audizione parlamentare sul Dpef, il Goverantore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha posto come inevitabile l'intervento sulla spesa pensionistica attraverso l'inalzamento dell'età pensionabile. In sintonia con Bankitalia anche Confindustria: " Siamo tra i Paesi più vecchi al mondo- ha dichiarato ieri Luca Cordero di Montezemolo- non possiamo permetterci costi così alti per la previdenza....in Italia si lavora troppo poco e lavora troppa poca gente". Inalzamento quindi dell'età pensionabile rende ancor più necessario l'utilizzo di forme di previdenza complementare anche perchè il tasso di sostituzione della previdenza pubblica (cioè rapporto fra prima annulità di pensione e l'ultima retribuzione) ,per un lavoratore dipendente si ridurrà da qui al 2050 di circa il 20%, attestandosi a circa metà dell'ultima retribuzione. Attenzione...... in particolare per le generazioni più giovani, perchè saranno più penalizzate in quanto per loro si aggiunge la riduzione della pensione pubblica dovuta dall'entrata in regime del nuovo meccanismo di calcolo delle prestazioni pensionistiche, ossia sul metodo contributivo, per loro la pensione si fa sempre più aleatoria.....
Dott. Alessandro Pazzaglia
Dott. Alessandro Pazzaglia
mercoledì, luglio 12, 2006
Damiano : a settembre le pensioni
Roma: "lo scalone pensionistico può essere modificato" .Il ministro del lavoro Cesare Damiano, ha spiegato ieri, che a settembre si aprirà il confronto con le parti sociali per la revisione dello scalone ( Riforma Tremonti - Maroni che dal 2008 prevede l'innalzamento da 57 a 60 anni l'età di accesso della pensione con 35 anni di contributi
), la cancellazione dello scalone costerà però 4 miliardi , vedremo come il governo riuscirà a superare tale scoglio.
Sembra invece molto probabile che il Ministro si occupi di accelerare la Riforma della Previdenza Integrativa, c'è quindi la volontà del Governo di anticipare l'inizio della Riforma al 2007 anzichè 2008, diventa quindi ancora più urgente attuare una diffusa opera di informazione per arrivare a tale appuntamento preparati.
Dott. Alessandro Pazzaglia
), la cancellazione dello scalone costerà però 4 miliardi , vedremo come il governo riuscirà a superare tale scoglio.
Sembra invece molto probabile che il Ministro si occupi di accelerare la Riforma della Previdenza Integrativa, c'è quindi la volontà del Governo di anticipare l'inizio della Riforma al 2007 anzichè 2008, diventa quindi ancora più urgente attuare una diffusa opera di informazione per arrivare a tale appuntamento preparati.
Dott. Alessandro Pazzaglia
lunedì, luglio 10, 2006
Vivere a mezza pensione o poco più, questo il triste destino che ci attende se non si metterà mano al portafoglio.
Il tema delle pensioni è argomento omai quotidiano. Cambiano i governi cambiano le riforme e così negli ultimi 15 anni siamo transitati dalla riforma Amato, alla riforma Dini poi alla riforma Prodi e in fine Maroni.
I risultati? Conti pubblici sempre in disavanzo e pensioni sempre più magre!
Se, infatti, con il vecchio sistema di calcolo retributivo, l’importo della pensione era legato al livello del salario percepito dal lavoratore, ossia – la media dei salari relativa ad alcuni anni ( gli ultimi cinque anni o i dieci anni migliori); - la media dei salari dell’intera vita lavorativa,(ancor in vigore per lavoratori che al 31/12/95 avevano più di18 anni di contribuzione o pro quota per chi ha iniziato prima del 96 senza il requisito dei 18 anni), oggi e per tutti i soggetti che hanno iniziato la loro carriera lavorativa nel 1996 il sistema di calcolo adottato è quello contributivo.
il sistema è più penalizzante rispetto al precedente perché è un criterio di calcolo delle pensioni che assume come base il totale dei contributi accreditati durante la vita lavorativa e rivalutati ogni anno sulla base del tasso di crescita media del PIL negli ultimi 5 anni, e non il reddito.
Per chi ha iniziato da pochi anni il lavoro le pensioni che verranno percepite, dopo 40 anni di contributi e, al compimento del 65° anno di età oscilleranno tra 50-60% dell’ultima retribuzione. Il modo per i lavoratori dipendenti di far fronte a questo gap è quello di mettere mano alla “liquidazione”, il costo vero sarà la rinuncia al Tfr, ma per molti non ci sarà altra scelta. Il sacrificio del Tfr, è una via da seguire ma a patto che il gestore sappia farlo fruttare adeguatamente, in modo da costituire un capitale aggiuntivo.
Il problema maggiore si presenta per i lavoratori autonomi. Questi ultimi infatti con una percentuale versata nelle casse dell’Inps pari al 20% del reddito lordo annuo si ritroveranno al momento del pensionamento con una percentuale di copertura di circa il 40% del loro reddito. L’unico modo per colmare il gap è quello di adottare una pensione integrativa.
La legge Maroni tra l’altro parla chiaro: a partire dal 2008 dovremo integrare tutti la nostra pensione e farci una rendita integrativa per evitarci una vecchiaia difficile, con la cinghia troppo stretta. Banche e assicurazioni intanto scaldano i muscoli: chi per primo arriverà su quelle somme potrà contare su un cliente perfetto: versamenti mensili sottratti alla fonte (cioè dallo stipendio) e una fedeltà garantita per almeno trent'anni. Ma perché affidare un risparmio così delicato come quello della pensione a istituzioni che non sempre brillano quanto a difesa dei risparmiatori? Come fare a scegliere un fondo pensione?
Da una parte, lavoratori confusi tartassati di informazioni non sempre corrette. Dall'altra, banche, assicurazioni e società di gestione del risparmio avviluppate in un inquietante conflitto d'interessi, attendono che, "spontaneamente", quei milioni di lavoratori approdino ai loro sportelli.
Quali sono, allora gli elementi che il lavoratore deve considerare? Quali sono le linee guide che dovrebbe seguire per poter scegliere in modo adeguato un fondo pensione?
Generalizzare non è possibile, non esiste una soluzione uguale per tutti, sostiene Adriana Cameli Consulente Finanziario Indipendente (dottoressa.cameli@libero.it) : “è necessario passare attraverso alcuni stadi fondamentali per poter approdare ad una scelta efficiente. Procedere ad un’analisi personalizzata sulla pianificazione previdenziale significa innanzitutto effettuare una stima della pensione obbligatoria di base da cui procedere successivamente ad una stima del fabbisogno integrativo.
Solo conoscendo il gap pensionistico è possibile procedere alla sua copertura analizzando eventuali prodotti pensionistici integrativi già stipulati o proponendo strumenti efficienti per tale copertura”. Bisogna inoltre considerare che il processo di pianificazione per essere efficiente a garantire gli obiettivi citati deve essere accompagnato da continui monitoraggi, il calcolo attualmente in vigore, infatti dipende per la maggior parte da prestazioni definite “soggettive” ossia dipende da parametri economici destinati a variare nel tempo.
Solo nel modo suddetto si è certi di poter supportare il lavoratore nel comprendere quale sarà la pensione offerta dal sistema pubblico, quale sarà il gap da colmare in prospettiva previdenziale, e infine quale la forma di previdenza integrativa che riuscirà a ridurre tale divario, evitando rischi di sovrastimare o sottostimare l’accantonamento ai fini previdenziali.
Per concludere, inoltre, verranno fatti considerate in pensione anche le entrate nette disponibili (pensione pubblica, eventuale pensione integrativa, possibili altri redditi) diverse da quelle godute dal lavoratore durante la vita lavorativa. E’ quindi necessario valutare la capacità di queste entrate di coprire il fabbisogno di consumo ossia il tenore di vita desiderato, richiesto dopo il pensionamento.
Dott.ssa Adriana CAMELI
I risultati? Conti pubblici sempre in disavanzo e pensioni sempre più magre!
Se, infatti, con il vecchio sistema di calcolo retributivo, l’importo della pensione era legato al livello del salario percepito dal lavoratore, ossia – la media dei salari relativa ad alcuni anni ( gli ultimi cinque anni o i dieci anni migliori); - la media dei salari dell’intera vita lavorativa,(ancor in vigore per lavoratori che al 31/12/95 avevano più di18 anni di contribuzione o pro quota per chi ha iniziato prima del 96 senza il requisito dei 18 anni), oggi e per tutti i soggetti che hanno iniziato la loro carriera lavorativa nel 1996 il sistema di calcolo adottato è quello contributivo.
il sistema è più penalizzante rispetto al precedente perché è un criterio di calcolo delle pensioni che assume come base il totale dei contributi accreditati durante la vita lavorativa e rivalutati ogni anno sulla base del tasso di crescita media del PIL negli ultimi 5 anni, e non il reddito.
Per chi ha iniziato da pochi anni il lavoro le pensioni che verranno percepite, dopo 40 anni di contributi e, al compimento del 65° anno di età oscilleranno tra 50-60% dell’ultima retribuzione. Il modo per i lavoratori dipendenti di far fronte a questo gap è quello di mettere mano alla “liquidazione”, il costo vero sarà la rinuncia al Tfr, ma per molti non ci sarà altra scelta. Il sacrificio del Tfr, è una via da seguire ma a patto che il gestore sappia farlo fruttare adeguatamente, in modo da costituire un capitale aggiuntivo.
Il problema maggiore si presenta per i lavoratori autonomi. Questi ultimi infatti con una percentuale versata nelle casse dell’Inps pari al 20% del reddito lordo annuo si ritroveranno al momento del pensionamento con una percentuale di copertura di circa il 40% del loro reddito. L’unico modo per colmare il gap è quello di adottare una pensione integrativa.
La legge Maroni tra l’altro parla chiaro: a partire dal 2008 dovremo integrare tutti la nostra pensione e farci una rendita integrativa per evitarci una vecchiaia difficile, con la cinghia troppo stretta. Banche e assicurazioni intanto scaldano i muscoli: chi per primo arriverà su quelle somme potrà contare su un cliente perfetto: versamenti mensili sottratti alla fonte (cioè dallo stipendio) e una fedeltà garantita per almeno trent'anni. Ma perché affidare un risparmio così delicato come quello della pensione a istituzioni che non sempre brillano quanto a difesa dei risparmiatori? Come fare a scegliere un fondo pensione?
Da una parte, lavoratori confusi tartassati di informazioni non sempre corrette. Dall'altra, banche, assicurazioni e società di gestione del risparmio avviluppate in un inquietante conflitto d'interessi, attendono che, "spontaneamente", quei milioni di lavoratori approdino ai loro sportelli.
Quali sono, allora gli elementi che il lavoratore deve considerare? Quali sono le linee guide che dovrebbe seguire per poter scegliere in modo adeguato un fondo pensione?
Generalizzare non è possibile, non esiste una soluzione uguale per tutti, sostiene Adriana Cameli Consulente Finanziario Indipendente (dottoressa.cameli@libero.it) : “è necessario passare attraverso alcuni stadi fondamentali per poter approdare ad una scelta efficiente. Procedere ad un’analisi personalizzata sulla pianificazione previdenziale significa innanzitutto effettuare una stima della pensione obbligatoria di base da cui procedere successivamente ad una stima del fabbisogno integrativo.
Solo conoscendo il gap pensionistico è possibile procedere alla sua copertura analizzando eventuali prodotti pensionistici integrativi già stipulati o proponendo strumenti efficienti per tale copertura”. Bisogna inoltre considerare che il processo di pianificazione per essere efficiente a garantire gli obiettivi citati deve essere accompagnato da continui monitoraggi, il calcolo attualmente in vigore, infatti dipende per la maggior parte da prestazioni definite “soggettive” ossia dipende da parametri economici destinati a variare nel tempo.
Solo nel modo suddetto si è certi di poter supportare il lavoratore nel comprendere quale sarà la pensione offerta dal sistema pubblico, quale sarà il gap da colmare in prospettiva previdenziale, e infine quale la forma di previdenza integrativa che riuscirà a ridurre tale divario, evitando rischi di sovrastimare o sottostimare l’accantonamento ai fini previdenziali.
Per concludere, inoltre, verranno fatti considerate in pensione anche le entrate nette disponibili (pensione pubblica, eventuale pensione integrativa, possibili altri redditi) diverse da quelle godute dal lavoratore durante la vita lavorativa. E’ quindi necessario valutare la capacità di queste entrate di coprire il fabbisogno di consumo ossia il tenore di vita desiderato, richiesto dopo il pensionamento.
Dott.ssa Adriana CAMELI
venerdì, luglio 07, 2006
La Riforma Maroni
La Riforma Maroni legge delega 243 23 agosto 2004
La legge del 23 agosto 2004, la cosidetta "Riforma Maroni" introduce delle novità rilevanti nell'evoluzione del sistema pensionistico pubblico, una delle quali riguarda la più ampia possibilità di scelta offerta al lavoratore nel momento in cui deve decidere come integrare quanto riceverà dal primo pilastro del sistema pubblico.
In data 5 dicembre 2005 il consiglio dei Ministri ha inoltre approvato il Decreto attuativo della riforma della previdenza complementare (D. Lgs 252/05 )
Sebbene quasi tutte le norme entreranno in vigore soltanto dal 1° gennaio 2008, la conoscenza delle stesse può riflettersi sulle attuali decisioni dei potenziali aderenti.
Le principali novità:
Dal 1° gennaio 2008 i lavoratori del settore privato avranno 6 mesi di tempo per decidere se trasferire il Tfr maturando a forme di previdenza complementare: fondi pensioni chiusi o negoziali (FPC), fondi aperti (FPA), contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (FIP/PIP).
Chi lascia il Tfr in azienda potrà cambiare idea in ogni momento e trasferirlo ai fondi. La mancata scelta (silenzio ) vale come via libera al conferimento del Tfr alla forma prevista dai contratti collettivi, a meno che non vi sia un diverso accordo aziendale. Se esistono più forme complementari "scelte" dall'azienda, il Tfr verrà trasferito a quella con il maggior numero di lavoratori iscritti. Se non si possono a applicare queste modalità, il trattamento di fine rapporto finirà alla forma pensionistica complementare istituta presso l'INPS. Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (c.d. lavoratori non di prima occupazione) e che già risultino iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere se mantenere il residuo Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro o tacere e passare a un versamento integrale del tfr al Fondo pensione.
Qualora gli stessi soggetti non risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere se mantenere i lTfr maturando presso il proprio datore di lavoro oppure versare soltanto una parte del Tfr al fondo pensione, lasciando una parte del Tfr in azienda. Tuttavia in caso di silenzio il Tfr viene versato integralmente al fondo pensione.
L'EQUIPARAZIONE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Le principali novità riguardano i lavoratori dipendenti privati che potranno trasferire il Tfr alla forma pensionistica scelta (FPC, FPA, FIP/PIP), senza alcuna limitazione. Dopo un periodo minimo di permanenza di 2 anni, si potrà cambiare il fondo pensione scelto. E' bene comunque sottolineare che, per quanto riguarda il contributo del datore di lavoro, spetterà alla contrattazione collettiva decidere i limiti e le modalità con le quali tale emulomento potrà afflutire verso la forma di destinazione. In linea di principio, il contributo del datore di lavoro sarà versato dall'azienda al fondo solo se la forma previdenziale scelta dal lavoratore sarà prevista dal contratto collettivo. Se il contratto prevede che il contributo sia destinato solo ai fondi negoziali, il lavoratore perderà il diritto a tale contributo passando a un altro fondo.
Il conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari determina l'adesione alle stesse, ma l'adesione tramite conferimento tacito o esplicito del Tfr non comporta l'obbligo di contribuire al fianziamento della posizione previdenziale (sia da parte del lavoratore che dell'azienda).
Il datore di lavoro ha comunque la possibilità di versare volonatariamente una contribuzione a favore dei lavoratori iscritti anche in assenza di accordi collettivi o aziendali. Una novità rilevante riguarda la liberalizzazione delle adesioni colletive ai fondi pensione aperti dal momento che viene meno il vincolo legislativo che permetteva la adesioni collettive ai fondi pensione aperti soltanto nel caso i cui non era previsto un fondo negoziale nel contratto colletivo di appartenenza. Si ricordi che in caso di adesioni collettive i lavoratori potrebbero ricevere anche la contribuzione datoriale e qualora fosse previsto a livello aziendale, potrebbe essere versato al fondo anche il Tfr dei lavoratori "silenti".
LE PRESTAZIONI-ANTICIPAZIONI
Anticipazioni, riscatti e prestazioni pensionistiche subiranno, a decorrere dal primo gennaio 2008, rilevanti cambiamenti. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazone dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di parteciapzione alle forme pensionistiche complementari.
Si può chiedere in qualsiasi momento un'anticipazione fino al 75 % della posizione individuale maturata per spese sanitarie ai fini di terapie o interventi straordinari a seguito di gravissime situazioni, anche per moglie o figli. Dopo 8 anni di iscrizione si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata per comprare la prima casa d'abitazione, anche per i figli, o fino al 30% per "ulteriori esigenze". Per quanto riguarda i riscatti, venendo meno la discriminazione fiscale circa la volontarietà, sono stati introdotti alcuni vincoli finalizzati a tutelare la finalità previdenziale.
La legge del 23 agosto 2004, la cosidetta "Riforma Maroni" introduce delle novità rilevanti nell'evoluzione del sistema pensionistico pubblico, una delle quali riguarda la più ampia possibilità di scelta offerta al lavoratore nel momento in cui deve decidere come integrare quanto riceverà dal primo pilastro del sistema pubblico.
In data 5 dicembre 2005 il consiglio dei Ministri ha inoltre approvato il Decreto attuativo della riforma della previdenza complementare (D. Lgs 252/05 )
Sebbene quasi tutte le norme entreranno in vigore soltanto dal 1° gennaio 2008, la conoscenza delle stesse può riflettersi sulle attuali decisioni dei potenziali aderenti.
Le principali novità:
Dal 1° gennaio 2008 i lavoratori del settore privato avranno 6 mesi di tempo per decidere se trasferire il Tfr maturando a forme di previdenza complementare: fondi pensioni chiusi o negoziali (FPC), fondi aperti (FPA), contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (FIP/PIP).
Chi lascia il Tfr in azienda potrà cambiare idea in ogni momento e trasferirlo ai fondi. La mancata scelta (silenzio ) vale come via libera al conferimento del Tfr alla forma prevista dai contratti collettivi, a meno che non vi sia un diverso accordo aziendale. Se esistono più forme complementari "scelte" dall'azienda, il Tfr verrà trasferito a quella con il maggior numero di lavoratori iscritti. Se non si possono a applicare queste modalità, il trattamento di fine rapporto finirà alla forma pensionistica complementare istituta presso l'INPS. Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (c.d. lavoratori non di prima occupazione) e che già risultino iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere se mantenere il residuo Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro o tacere e passare a un versamento integrale del tfr al Fondo pensione.
Qualora gli stessi soggetti non risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere se mantenere i lTfr maturando presso il proprio datore di lavoro oppure versare soltanto una parte del Tfr al fondo pensione, lasciando una parte del Tfr in azienda. Tuttavia in caso di silenzio il Tfr viene versato integralmente al fondo pensione.
L'EQUIPARAZIONE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Le principali novità riguardano i lavoratori dipendenti privati che potranno trasferire il Tfr alla forma pensionistica scelta (FPC, FPA, FIP/PIP), senza alcuna limitazione. Dopo un periodo minimo di permanenza di 2 anni, si potrà cambiare il fondo pensione scelto. E' bene comunque sottolineare che, per quanto riguarda il contributo del datore di lavoro, spetterà alla contrattazione collettiva decidere i limiti e le modalità con le quali tale emulomento potrà afflutire verso la forma di destinazione. In linea di principio, il contributo del datore di lavoro sarà versato dall'azienda al fondo solo se la forma previdenziale scelta dal lavoratore sarà prevista dal contratto collettivo. Se il contratto prevede che il contributo sia destinato solo ai fondi negoziali, il lavoratore perderà il diritto a tale contributo passando a un altro fondo.
Il conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari determina l'adesione alle stesse, ma l'adesione tramite conferimento tacito o esplicito del Tfr non comporta l'obbligo di contribuire al fianziamento della posizione previdenziale (sia da parte del lavoratore che dell'azienda).
Il datore di lavoro ha comunque la possibilità di versare volonatariamente una contribuzione a favore dei lavoratori iscritti anche in assenza di accordi collettivi o aziendali. Una novità rilevante riguarda la liberalizzazione delle adesioni colletive ai fondi pensione aperti dal momento che viene meno il vincolo legislativo che permetteva la adesioni collettive ai fondi pensione aperti soltanto nel caso i cui non era previsto un fondo negoziale nel contratto colletivo di appartenenza. Si ricordi che in caso di adesioni collettive i lavoratori potrebbero ricevere anche la contribuzione datoriale e qualora fosse previsto a livello aziendale, potrebbe essere versato al fondo anche il Tfr dei lavoratori "silenti".
LE PRESTAZIONI-ANTICIPAZIONI
Anticipazioni, riscatti e prestazioni pensionistiche subiranno, a decorrere dal primo gennaio 2008, rilevanti cambiamenti. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazone dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di parteciapzione alle forme pensionistiche complementari.
Si può chiedere in qualsiasi momento un'anticipazione fino al 75 % della posizione individuale maturata per spese sanitarie ai fini di terapie o interventi straordinari a seguito di gravissime situazioni, anche per moglie o figli. Dopo 8 anni di iscrizione si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata per comprare la prima casa d'abitazione, anche per i figli, o fino al 30% per "ulteriori esigenze". Per quanto riguarda i riscatti, venendo meno la discriminazione fiscale circa la volontarietà, sono stati introdotti alcuni vincoli finalizzati a tutelare la finalità previdenziale.
IL FISCO
I contributi versati da lavoratore e datore sono deducibili fino ad un importo annuo massimo di 5164,57 euro e viene abolito il vincolo del 12%. Sul reddito imponibile delle prestazioni finali viene applicata una ritenuta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme complementari dopo il quindicesimo anno (la ritenuta non può comunque essere inferiore al 9%).
LE IMPRESE
La riforma ha previsto alcune misure compensative a favore delle imprese a fronte della perdita del Tfr ( o di parte dello stesso).
Aumento deduzioni
Per la quota di tfr devoluto alla previdenza integrativa è prevista un aumento delle deduzioni fiscali (dal 3 al 6 % nel caso di imprese con meno di 50 addetti e dal 3 al 4% per le altre aziende). La differenza evidenzia una maggiore attenzione del legislatore verso le imprese di piccole dimensioni.
L'incremento del beneficio fiscale rispetto al passato è stimabile nei seguenti termini (ipotesi 100% Tfr versato al Fondo pensione):
- Impresa > 50 addetti : da 0,07% a 0,09% del costo del lavoro:
- Impresa <>
Riduzione oneri impropri
Secondo quanto disposto dal decreto legge 203/05 (comma 2, art.8), a decorrere dal 2008 le imprese saranno esonerate dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l'Inps ( cui all'artivcolo 24 della legge 9 marzo 1989, nr.88) per un ammontare pari, il primo anno, allo 0,12% della retribuzione lorda di ciascun lavoratore che avrà deciso di versare il Tfr a previdenza complementare e fino ad un massimo dello 0,28% nel 2016.
Abolizione dell'aliquota di finanziamento del fondo di garanzia del Tfr
La terza agevolazione è costituita dall'abolizione dello 0,15% delle retribuzione lorda di ciascun lavoratore che il datore di lavoro deve a titolo di finanziamento del fondo di garanzia dell'INPS proporzionalmente al Tfr versato.
In sintesi
Complessivamente l'impatto di queste misure compensative è stimabile, a regime, all'incirca in uno 0,40% della retribuzione lorda, proporzionalmente al tfr versato alla previdenza complementare (se il 50% del flusso di Tfr rimane in azienda, la riduzione del costo del lavoro sarà pari allo 0,20%).
Iscriviti a:
Post (Atom)