sabato, dicembre 23, 2006

mercoledì, dicembre 20, 2006

Guida online Parte Seconda


Ecco la parte seconda !

Guida on-line Parte Prima


Ecco la guida online parte prima!

Centro Studi Previdenza Integrativa

Centro Studi Previdenza Integrativa

Come vi avevamo promesso vi inviamo la guida on-line da compilare per avere tutte le informazioni sulla loro situazione previdenziale. Tutti i visitatori che avranno compilato il kit riceveranno una guida informativa personalizzata in grado di supportarli ad effettuare una scelta consapevole del proprio TFr, e se lo desiderano, potranno avere inoltre una pianificazione previdenziale approfondita da parte di un consulente previdenziale indipendente da qualsiasi istituto finanziario,e vendita di prodotti previdenziali.
Inviate il questionario a ifapordenone@yahoo.it
Dott.Alessandro Pazzaglia

lunedì, dicembre 18, 2006

Guida alla Riforma

Servizio del Centro Studi di Previdenza.

I lettori che vorranno inviare tutte le informazioni sulla loro situazione previdenziale riceveranno gratuitamente una guida informativa personalizzata in grado di supportarli ad effettuare una scelta consapevole del proprio Tfr e, se lo desiderano, potranno avere una pianificazione previdenziale approfondita da parte di un consulente finanziario indipendente.
Una volta compilato il questionario (che domani troverete pubblicato nel blog) e inviato all’indirizzo E-mail ifapordenone@yahoo.it , nel giro di alcune settimane riceverete tutte le informazioni necessarie al caso specifico. Se il lettore avverte l'esigenza di una vera e propria pianificazione previdenziale i consulenti finanziari indipendenti che analizzeranno il suo specifico caso, saranno a sua disposizione per valutare insieme le modalità della consulenza.


Dott. Alessandro Pazzaglia
Dott.ssa Adriana Cameli

giovedì, dicembre 14, 2006

Perchè il lavoratore è meglio che faccia la sua scelta per il TFR...

Previdenza
A partire dal 1 Gennaio 2007, tutti i lavoratori con un contratto di lavoro dipendente in forza del quale matura il TFR devono scegliere se destinare i flussi futuri del TFR ad un fondo pensione oppure se mantenere la situazione cosi' com'e'. E' importante ricordare che il lavoratore DEVE fare la propria scelta altrimenti se entro il 30 Giugno 2007, non sceglie, si trova nella situazione peggiore. Riassumiamo i motivi per cui il lavoratore DEVE effettuare la propria scelta

Se il lavoratore non consegna al datore di lavoro nessuna scelta scritta,

  1. TFR futuro confluirà nella linea piu' conservativa del fondo pensione e quindi con rendimenti che difficilmente saranno superiori a quelli del TFR.
  2. non riceverà nessun contributo aggiuntivo del datore di lavoro, in quanto viene prelevato solo il suo TFR senza il contributo del lavoratore.

Cosa deve fare quindi ciascun lavoratore?in sintesi:

  1. scegliere se aderire ad un fondo pensione
  2. scegliere il fondo pensione
  3. scegliere il tipo di contribuzione (solo i flussi futuri del TFR o anche i versamenti del lavoratore solo in questo caso si ha diritto al contributo del datore di lavoro)

Questo ovviamente vale soprattutto per i lavoratori più giovani, quelli, cioe' che rientrano nel sistema contributivo e devono accantonare risparmio ai fini previdenziali per più di un decennio.

Dott. Alessadro Pazzaglia, ifapordenone@yahoo.it

Un ringraziamento

Volevamo ringraziare tutti quelli che da mesi seguono il nostro lavoro, e ci hanno espresso il loro incorraggiamento per il lavoro fatto,


GRAZIE A TUTTI I PRIMI 2000 VISITATORI DEL BLOG


UFFICIO STUDI IFAPORDENONE

DOTT. ALESSANDRO PAZZAGLIA & DOTT.SSA ADRIANA CAMELI
R&P

mercoledì, dicembre 13, 2006

Imminente informativa per le aziende

Vogliamo ricordare che ci sono degli obblighi informativi e di formazione che l'azienda deve fornire ai propri lavoratori, ecco qui di seguito gli adempimenti secondo legge;

Entro il 31 dicembre il datore di lavoro dovrà aiutare il dipendente a fare una scelta adeguata e consapevole sulla destinazione del TFR maturando alle forme di previdenza complementare. A norma del art. 8 comma 8 del d. lgs. 252/05 “prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre”.

Il datore è quindi obbligato a :

Entro il 31 Dicembre 2006

Ø Il datore deve fornire al lavoratore informazioni sulle scelte per la destinazione del TFR
Ø Le informazioni devono permettere al dipendente di orientarsi consapevolmente tra le diverse è possibilità offerte

Le integrazioni

Ø Le informazioni di base vanno integrate con un’ adeguata attività di formazione anche nei primi mesi del 2007 e al momento delle nuove assunzioni
Ø La possibilità di incrementare la contribuzione al fondo
Ø La possibilità di variare la linea di investimento
Ø L’opzione al metodo contributivo
Ø Le regole sulle anticipazione del TFR conferito ai fondi

Entro il 31 Maggio 2007

Ø Al lavoratore che non ha ancora manifestato la propria volontà il datore di lavoro deve fornire altre informazioni sulla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR è destinato.

Mi raccomando ai lavoratori non abbiate remore a sensibilizzare il datore di lavoro a fornirVi la giusta informazione riguardo la Riforma previdenziale e il Conferimento del TFR, perchè questo è sancito dalla legge.

Per qualsiasi contatto lascio email
ifapordenone@yahoo.it
Alessandro Pazzaglia

venerdì, novembre 17, 2006

Portabilità delle prestazioni pensionistiche

Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabiltà.

In riferimento ad una consulenza tenuta ieri, vorrei ricordare che nel caso in cui il lavoratore perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare , perchè cambia lavoro e settore di appartenenza (per cui se sono un impiegato nel settore dei metalmeccanici e vado a lavorare per un'azienda del settore chimico,non potrò più partecipare al Fondo Cometa ma dovrò passare al Fondo Fonchim ) ,verrà effettuato il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore accede in virtù della nuova attività.
In sintesi, l'aderente può trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica solo alla perdita dei requisiti di partecipazione ossia solo se cambia lavoro e settore, o può farlo anche in presenza di tali requisiti, cioè se non cambia lavoro e settore?
Si, si può fare! decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare (condizione necessaria) infatti l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione maturata ad altra forma pensionistica anche se non cambia lavoro o settore. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale.

Alessandro Pazzaglia

giovedì, novembre 16, 2006

Quando si può richiedere un'anticipazione alle forme pensionistiche complementari

Quando il lavoratore decide di trasferire il proprio tfr alla forma pensionistica complementare non puo' di norma più disporre delle somme versate. Esistono però delle eccezioni in cui l'aderente può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, di seguito elencate;
  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
  2. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli,
  3. decorsi otto anni d iscrizione, per un importo non superiore al 30 %, per ulteriori esigenze degli aderenti

Per le anticipazioni vengono applicate delle ritenute dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni, queste hanno diverse aliquote, ciò di dipende dal motivo per cui si richiede l'anticipazione:

  1. del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno successivo al 15° anno di partecipazione al fondo fino ad un massimo di riduzione del 6 % sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta
  2. del 23% negli altri due casi sul importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Le anticipazioni possono, inoltre essere reintegrate in qualsiasi momento

Alessandro Pazzaglia

mercoledì, novembre 15, 2006

Diritto alla prestazione pensionistica

Diritto alla prestazione prevista dal d.lgs 252 del 05:

Art 11. del d.lgs 252 disciplina le modalità di prestazione delle forme pensionistiche complementari, in particolare il comma 2 del citato articolo afferma che si ha diritto alla prestazione pensionistica "al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari".
Questo significa che se sono un lavoratore dipendente del settore metalmeccanico supponendo di aver raggiunto i requisiti della pensione di vecchiaia, 65 anni di età e 20 anni di contribuzione, posso percepire la pensione complementare del Fondo Cometa, il fondo di categoria, se ho partecipato ad esso per almeno cinque anni.
Eccezione alla regola:
Nel caso in cui il dipendente rimane inoccupato per più di 48 mesi, si può anticipare la prestazione pensionistica per un periodo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
Il montante che matura dalla forma pensionistica complementare non può essere prelevato tutto al 100% , ma solo per il 50% del montante finale cumulato.
nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale la stessa può essere erogata in capitale.

Nel prossimo articolo tratterò la parte relativa alle anticipazioni sulle prestazioni pensionistiche

Per qualisiasi richiesta di consulenza scrivetemi a ifapordenone@yahoo.it

Alessandro Pazzaglia

martedì, novembre 14, 2006

Conferimento del Tfr alla previdenza complementare

Art 8 del dlgs. 252 05 comma 10

In questo articolo volevo ricordare che secondo l'art 8 comma 10 l'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore o del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contribuente e il fondo di destinazione.Il datore di lavoro può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo la modalità stabilita dai predetti contratti o accordi.

Alessandro Pazzaglia
ifapordenone@yahoo.it

giovedì, novembre 09, 2006

Riassumendo ...che posso fare?

  1. Versi già il Tfr alla previdenza complementare?
  2. Se la risposta è No ed ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all'Inps prima del 29/04/1993, allora posso lasciare Tfr in azienda, versato, tutto o in parte, a previdenza complementare
  3. Se la risposta è No ed ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all'Inps dopo il 29/04/1993, allora puoi lasciare Tfr in azienda o versarlo integralmente a previdenza complementare
  4. Se la riposta è Si in parte, allora puoi lasciare Tfr residuo in azienda o versarlo tutto a previdenza complementare
  5. Se la risposta è Si tutto, nulla! ho già scelto di versare di versare tutto il Tfr alla previdenza complementare.

Alessandro Pazzaglia

ifapordenone@yahoo.it

Lavoratori con un fondo pensione

Lavoratori già iscritti a un fondo pensione con devoluzione del Tfr :

  1. se di prima occupazione precedente al 28/04/1993 possono entro i 6 mesi :

o mantenere il Tfr residuo maturando in azienda, oppure

tacere (il Tfr residuo maturando viene devoluto al fondo pensione al quale sono iscritti)

  1. se di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non cambia nulla rispetto al passato : (versano già integralmente tfr).

Alessandro Pazzaglia ifapordenone@yahoo.it

mercoledì, novembre 01, 2006

Lavoratori ante 1993 non iscritti a fondo pensione

Oggi parliamo dei lavoratori che sono di prima occupazione precedente al 28/04/1993, e non iscritti a fondi pensione,

Premessa, per la previdenza complementare, i lavoratori si distinguono in ;

  1. vecchi iscritti ; cioè coloro che hanno una posizione previdenziale complementare aperta prima del 28 aprile 1993,
  2. non di prima occupazione; sono tutti quei soggetti che hanno maturato una posizione previdenziale obbligatoria prima del 28 aprile 1993
  3. nuovi iscritti; sono quelli che sono stati assunti per la prima volta dopo 28 aprile 1993.

la suddivisione dei lavoratori in vecchi e nuovi iscritti è stata introdotta dal d. Lgs 124/93. La distinzione appena illlustrata è di fondamentale importanza per la categoria dei lavoratori dipendenti, poichè da ciò derivano differenti regole di accesso ai fondi pensione, in particolare con riferimento all'eventuale obbligo di conferimento del Tfr.

Trattiamo nel articolo odierno il caso dei lavoratori dipendenti assunti prima del 28/04/1993, non iscritti a fondi pensione, cosa possono fare del loro Tfr?

  1. mantenere tutto il Tfr maturando in azienda
  2. devolvere soltanto una parte del Tfr maturando: ossia quando previsto dai contratti collettivi - generalmente fra il 30% e 40% - in assenza di altre previsioni almeno il 50%)
  3. tacere : il tfr maturando viene devoluto integralmente al fondo pensione individuato in base alle normali regole del silenzio assenso.

il prossimo articolo riguarderà i lavoratori assunti prima del 28/04/1993 e già iscritti ad un fondo pensione.

Per qualsiasi richiesta di spiegazione non esistate a scrivermi, ricordo la mia email ifapordenone@yahoo.it

Alessandro Pazzaglia

lunedì, ottobre 30, 2006

Percorso Decisionale

La Riforma Maroni elementi chiave:

Ricordiamo che il conferimento del Tfr può avvenire secondo due modalità:


  1. modalità tacita ( non dichiaro la mia decisione e resto in silenzio riguardo al conferimento del Tfr per tutti i sei mesi che ho a disposizione per esplicitare la mia decisione, i sei mesi decorrono a partire dal 01/01/07)
  2. modalità esplicita (dichiaro la mia decisione in modo esplicito circa dove voglio conferire il mio Tfr durante i sei mesi, decorrenza a partire dal 01/01/07)

A riguardo, la modalità di adesione tacita o esplicita hanno un percorso decisionale di conferimento del Tfr diverso.

Se si decide di conferire il Tfr alla previdenza complementare in modalità esplicita la scelta del lavoratore potrà dividersi tra:

  1. aderire al fondo,
  2. non aderire al fondo.

Se si decide di conferire il Tfr alla previdenza complementare in modalità tacita la scelta del lavoratore potrà essere solo :

  1. adesione tacita.

Quali opzioni ?,

A) Lasciare il tfr nell'impresa (nell'impresa fino a 50 dip. "per ora" il 50% del Tfr lasciato in azienda va al Fondo di garanzia del Inps).

B) Trasferire il Tfr ai fondi;

  1. Modalità esplicita: in tale modo il lavoratore può decidere se conferire il Tfr in un Fondo Pensione Chiuso (FPC), in un Fondo Pensione Aperto (FPA) e Piano Individuale di Previdenza (PIP).
  2. Modalità tacita: non avendo esplicitato dove conferire il suo Tfr, il Tfr verrà prelevato dopo che il lavoratore è stato debitamente informato, questo andrà a finire nel Fondo Pensione di Categoria, nel caso non esistesse uno allora verrà seguito il seguente iter;
  • Esiste solo una forma collettiva di riferimento (Fpc, Fpp, Fpa ad adesione collettiva)? se Si, il Tfr è devoluto alla forma,se No, allora bisogna chiedere se ;
  • Esiste un accordo a livello aziendale sulla forma di destinazione?Se Si il Tfr è devoluto alla forma prescelta, se No, allora bisogna chiedere se ;
  • Esiste una forma con più iscritti in azienda?se Si, il Tfr è devoluto alla forma con più iscritti, se No, il Tfr è devoluto al fondo Inps.

Ricordiamo infatti che i fondi pensione chiusi possono essere istituiti seguendo essenzialmente tre strade:

  • contrattazione collettiva nelle sue varie forme (nazionale, aziendale),
  • regolamento aziendale,
  • accordi tra i lavoratori.

Quindi in base alla categoria di appartenenza bisogna accertarsi se è previsto nel Ccnl la costituzione del fondo pensione, se non è prevista perchè non è stato raggiunto il necessario accordo a livello nazionale, può accadere che l'accordo venga raggiunto a livello aziendale o con accordo tra lavoratori.

Nel prossimo articolo farò un ulteriore distinzione, tra i lavoratori ante 1993 non iscritti a fondo pensione e lavoratori già iscritti ad un fondo pensione. Questo incide nelle modalità di conferimento del tfr, vedremo come.

Alessandro Pazzaglia

martedì, ottobre 24, 2006

Punti dell'accordo

Voglio inserire oggi i quattro punti principali dell'accordo siglato ieri tra Governo e parti sociali sull'intesa del TFR. "Fonte il Sole 24 ore di oggi"
  1. Avvio anticipato della previdenza integrativa che avverrà secondo le norme della legge n.243 / 2004. Quindi anticipo al 1 gennaio 2007 del termine da cui decorreranno i sei mesi per decidere sulla destinazione del TFR,
  2. tutte le imprese sopra i 50 dipendenti dovranno destinare all'INPS i fondi non affluiti alla previdenza integrativa. Questo punto sarà riesaminato al 2008.
  3. il Governo si impegna a rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei fondi integrativi affinchè sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi UE.
  4. Impegno del Governo a creare un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese.

Nel prossimo articolo andiamo a rivedere il percorso decisionale del lavoratore dipendente, già precedentemente trattato, ma che è stato modificato con l'introduzione del TFR inoptato e il trasferimento del 50% di questo per imprese con più di 50 dipendenti ad un Fondo di Garanzia INPS.

Alessandro Pazzaglia

lunedì, ottobre 16, 2006

Limiti d'investimento dei Fondi Pensione

Limiti d'Investimento,

Ecco delle indicazioni sui limiti d'investimento dei Fondi Pensione, il legislatore ha infatti voluto tutelare l'investitore inserendo dei limiti d'investimento da parte della Società di Gestione, lo scopo di questi fondi infatti rimane quello previdenziale.

Il fondo può decidere di gestire la contribuzione raccolte in due modi;

1) in modo indiretta,
2) in modo diretto

Gestione Diretta;

In questo caso il fondo può sottoscrivere ;

Ø azioni
Ø quote di fondi comuni d’investimento mobiliare chiuso non superiori al 20% del proprio patrimonio e al 25% del capitale del fondo chiuso,

Gestione Indiretta;

il fondo può stipulare convenzioni con società di intermediazione mobiliare (Sim), con imprese assicurative o con società di gestione del risparmio (Sgr).

La gestione deve rispondere ai requisiti stabiliti dal regolamento e dallo statuto del fondo, in generale la gestione deve essere sana e prudente. Inoltre il fondo deve essere dotato di un benchmark di riferimento tramite il quale si deve valutare i risultati ottenuti, facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo che siano rappresentativi del panorama finanziario e delle possibilità di investimento disponibili sul mercato, trasparenti e oggettivi.

In cosa può investire il fondo pensione:

Ø titolo di debito e di capitale, max 50% del patrimonio del fondo solo quelli negoziati sui mercati regolamentati dei Paesi aderenti all’Ue, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone purchè emessi da paesi aderenti all’Ocse oppure da soggetti residenti.Entro tale limite, i titoli di capitale non possono superare il 10% del patrimonio.
Ø i titoli di debito e di capitale emessi da paesi non aderenti all’Ocse o da organismi internazionali, cui aderisce uno degli stati membri della Ue, non possono superare il 20% del patrimonio del fondo pensione.
Ø Il fondo non può investire il proprio patrimonio in percentuale superiore al 15% in titoli di debito o di capitale, compresi i derivati che danno diritto all’acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o soggetti facenti parte di un medesimo gruppo.
Ø titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all’Ocse oppure residenti in tali paesi, entro il limite massimo del 5% del patrimonio del fondo, purchè negoziati sui mercati regolamentati citati sopra.
Ø I titoli sopraccitati se non sono regolamentati sui mercati sopraccitati non possono superare il limite del 5% (salvo che non siano titoli di debito emessi da stati aderenti all’Ocse).
Ø quote di Oicr,
Ø quote di fondi comuni chiusi; max 20% del patrimonio del fondo
Ø operazioni di pronto contro termine,
Ø liquidità; max 20% del patrimonio del fondo
Ø contratti derivati
Ø valuta: almeno un terzo degli investimenti del fondo pensione deve essere denominato in una valuta congruente con quella nella quale verranno erogate le prestazioni.
Ø Non è previsto effettuare vendite allo scoperto.

Alessandro Pazzaglia

giovedì, ottobre 12, 2006

Pensione attesa


Previdenza


E' molto probabile che la pensione pubblica su cui potremo contare, una volta entrate a regime le riforme, oscillerà tra il 25% (autonomi con scarsa contribuzione ) e il 63% (dipendenti con elevato incricio tra età e contribuzione ) della retribuzione media. La tabella che segue mostra il cosidetto tasso di sostituzione, ossia il rapporto teorico percentuale atteso tra prima pensione e ultimo reddito.Quindi e qui mi ripeto è molto importante individuare per tempo il modo per avere una volta in pensione, il denaro che consenta di condurre lo stile di vita individuato come accettabile. Questo è una cosa che non interessa molto noi italiani, dal 37 Rapporto Censisi infatti si evince che "oltre il 71% attualmente di noi italiani non fa nulla per garantirsi una vecchiaia serena rinviando qualsiasi intervento a riguardo". Ecco intento la tabella, i valori sono espressi in percentuale.